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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.3. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1951

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.3.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 4-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:

   «1-sexies. I benefìci di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, anche nei casi in cui tali detenuti o internati non collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale ovvero qualora non ricorrano le circostanze previste dal comma 1-bis del presente articolo, purché sia fornita la prova dell'assenza di collegamenti attuali del detenuto o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi collegamenti. A tale fine, anche a riscontro delle allegazioni dell'istante, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce dettagliate informazioni in merito al perdurare della operatività del sodalizio criminale; al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione; alla capacità eventualmente manifestata nel corso della detenzione di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni, reti o coalizioni anche straniere; alle ragioni della mancata collaborazione; alla sopravvenienza di nuove incriminazioni o significative infrazioni disciplinari; all'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e rapporti intrattenuti; alla valutazione critica del vissuto in relazione al ravvedimento; alle disponibilità economiche del detenuto o dell'internato all'interno degli istituti penitenziari nonché a quelle dei suoi familiari; al tenore di vita e alla situazione patrimoniale del detenuto o dell'internato e dei suoi familiari; alla verifica che l'istante abbia già avviato percorsi di giustizia riparativa, anche di natura non economica; all'applicazione di una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), del codice penale, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, e delle circostanze previste dall'articolo 114 o dall'articolo 116, primo comma, del citato codice penale; all'intervenuta adozione di provvedimenti patrimoniali e al loro stato di concreta esecuzione»;

    2) al comma 2, le parole: «per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto» sono sostituite dalle seguenti: «dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo dove il detenuto intende stabilire la sua residenza e dal direttore dell'istituto penitenziario»;

    3) al comma 2-bis, le parole: «In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni» sono soppresse;

    4) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-ter. Con il provvedimento di concessione dei benefìci di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata»;

    5) il comma 3 è abrogato;

    6) al comma 3-bis:

   a) le parole: «Procuratore distrettuale» sono sostituite dalle seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna»;

   b) le parole: «dalle procedure previste dai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dalla procedura prevista dal comma 2».

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

  1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «dallo stesso comma» sono soppresse;

   b) la parola: «ivi» è soppressa;

   c) le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-sexies e 2».