1.27.
(nuova formulazione)
approvato
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
c) all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza»;
d) all'articolo 30-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono aggiunte le seguenti: «o, quando si tratta di condannati per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza»:
2) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «emesso dal magistrato di sorveglianza»