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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.117. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1951

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/02/2022  [ apri ]
1.117. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

   c) all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza»;

   d) all'articolo 30-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono aggiunte le seguenti: «o, quando si tratta di condannati per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza»:

    2) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «emesso dal magistrato di sorveglianza»