1.117.
(nuova formulazione)
approvato
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
c) all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza»;
d) all'articolo 30-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono aggiunte le seguenti: «o, quando si tratta di condannati per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza»:
2) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «emesso dal magistrato di sorveglianza»
Bazoli Alfredo,
Miceli Carmelo,
Ferraresi Vittorio,
Saitta Eugenio,
Ascari Stefania,
Bonafede Alfonso,
Cataldi Roberto,
D'Orso Valentina,
Di Sarno Gianfranco,
Giuliano Carla,
Salafia Angela,
Sarti Giulia,
Scutellà Elisa