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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.109. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1951

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.109.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fatto salvo quanto richiesto dal comma 1-bis dell'articolo 4-bis, tale disposizione non si applica nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulta oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

Il Relatore