Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) al primo comma dell'articolo 533, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Il giudice può altresì statuire un periodo, non superiore ai 3 anni, entro il quale sia preclusa al condannato la possibilità di richiedere tutti o alcuni dei benefici penitenziari previsti dalla legge».
Conseguentemente, al medesimo articolo 3, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 176, 177 e 533 del codice penale)