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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.4. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1951

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
3.4.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   c) al primo comma dell'articolo 533, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Il giudice può altresì statuire un periodo, non superiore ai 3 anni, entro il quale sia preclusa al condannato la possibilità di richiedere tutti o alcuni dei benefici penitenziari previsti dalla legge».

  Conseguentemente, al medesimo articolo 3, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 176, 177 e 533 del codice penale)