Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: per alcuno dei delitti fino alla fine del periodo con le seguenti: per taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale che non abbia collaborato con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che la collaborazione risulti impossibile, inesigibile o irrilevante.