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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.96. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1951

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.96.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti numeri:

    1-bis) al comma 1-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «purché non vi siano elementi tali da far ritenere» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che siano stati acquisiti elementi che indichino»;

     b) le parole: «ai detenuti o internati per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «ai detenuti o internati per i seguenti delitti:»;

     c) dopo le parole «600-ter,» sono aggiunte le seguenti: «primo, secondo e»;

     d) dopo le parole: «600-quinquies,» sono inserite le seguenti: «, 601, 602, 600-octies»;

     e) le parole: «629, secondo comma, del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti: «629, secondo comma, 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,»;

     f) dopo le parole: «del medesimo testo unico» sono inserite le seguenti: «delitti di cui»;

     g) dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «nonché, fuori dai casi di cui al comma 1 del presente articolo, delitti di cui all'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di cui all'articolo 291-quater del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, di cui all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dall'articolo 609-octies del medesimo codice e dall'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni»,

    1-ter) al comma 1-quater, dopo le parole: «la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.» è inserito il seguente periodo: «Ai fini della determinazione dell'anno di osservazione si può tenere conto, altresì, di programmi terapeutici eventualmente già svolti dopo la commissione del reato e antecedentemente all'inizio dell'esecuzione della pena.»;

    1-quater) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «all'articolo 13-bis della presente legge» sono inserite le seguenti: «anche se svolto in tutto o in parte antecedentemente all'inizio dell'esecuzione della pena.».