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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.95. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1951

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.95.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso con il seguente:

  1-bis. I benefici di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, pur in mancanza della collaborazione, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e il pericolo del ripristino di tali collegamenti, nonché nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia e nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), del codice penale, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.