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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.76. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1951

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.76.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

    01) al comma 1 la parola: «solo» è soppressa.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, salvo che siano stati acquisiti elementi tali da far ritenere sussistenti attuali collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì:

   a) nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia;

   b) nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste all'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale;

   c) nei casi in cui risulti che la mancata collaborazione non escluda il sussistere dei presupposti, diversi dalla collaborazione medesima, che permettono la concessione dei benefìci citati, in specie, ai detenuti o internati che si sono adoperati in concrete condotte riparative a norma dell'articolo 58-ter, comma 1-bis del codice penale».