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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.50. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1951

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.50.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, dopo le parole: esclusi dalla legge, aggiungere le seguenti: possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. Il giudice, nel decidere sull'istanza, valuta la genuinità e l'entità della collaborazione offerta in rapporto alla partecipazione al trattamento rieducativo e all'assenza di pericolosità. Allo stesso modo il giudice procede quando siano addotti concreti e specifici elementi dai quali risulti che l'assenza di collaborazione sia stata causata dal timore di un grave nocumento per sé o per un prossimo congiunto. I benefici di cui al comma 1 del presente articolo, al di fuori dei casi già espressamente esclusi dalla legge, altresì.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

   al primo periodo, sostituire le parole: «detenuti condannati alla pena dell'ergastolo» con le seguenti: detenuti o internati;

   al primo periodo, dopo la parola: purché, aggiungere le seguenti: , salvi i requisiti richiesti dalla legge per ciascun beneficio,;

   sopprimere il secondo periodo.