Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, primo periodo, dopo le parole: al comma 1-bis, il giudice aggiungere le seguenti: del Tribunale di sorveglianza di Roma.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, quarto periodo, e ovunque ricorrano, dopo le parole: il giudice aggiungere le seguenti: del Tribunale di sorveglianza di Roma.
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Potenziamento della pianta organica del Tribunale di Sorveglianza di Roma)
1. Per le finalità di cui al comma 2-ter dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo in servizio presso il Tribunale di sorveglianza di Roma è aumentata secondo le esigenze e priorità di assegnazione delle risorse definite con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della giustizia, allo scopo, provvede con decreto ministeriale, alla definizione riorganizzativa della pianta organica.