stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.4. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1951

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.4.

  All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso con il seguente:

  1-bis. I benefìci di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, anche nei casi in cui tali detenuti o internati non collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale ovvero qualora non ricorrano le circostanze previste dal comma 1-bis del presente articolo, purché sia fornita la prova dell'assenza di collegamenti attuali del detenuto o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi collegamenti. A tale fine, anche a riscontro delle allegazioni dell'istante, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce dettagliate informazioni in merito al perdurare della operatività del sodalizio criminale; al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione; alla capacità eventualmente manifestata nel corso della detenzione di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni, reti o coalizioni anche straniere; alle ragioni della mancata collaborazione; alla sopravvenienza di nuove incriminazioni o significative infrazioni disciplinari; all'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e rapporti intrattenuti; alla valutazione critica del vissuto in relazione al ravvedimento; alle disponibilità economiche del detenuto o dell'internato all'interno degli istituti penitenziari nonché a quelle dei suoi familiari; al tenore di vita e alla situazione patrimoniale del detenuto o dell'internato e dei suoi familiari; alla verifica che l'istante abbia già avviato percorsi di giustizia riparativa, anche di natura non economica; all'applicazione di una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), del codice penale, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, e delle circostanze previste dall'articolo 114 o dall'articolo 116, primo comma, del citato codice penale; all'intervenuta adozione di provvedimenti patrimoniali e al loro stato di concreta esecuzione.