Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nei confronti dei condannati istanti non collaboranti si procede sempre, a cura della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, agli accertamenti patrimoniali previsti dall'articolo 79 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che sono estesi anche al nucleo familiare e alle persone collegate, nonché all'accertamento della pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali.