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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.116. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1951

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.116.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

  2-quater. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1, il giudice può disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio, nonché il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Il giudice può, altresì prescrivere che il condannato o l'internato si adoperi in iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, nonché alle attività di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis;