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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.112. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1951

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.112.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, sopprimere le parole: o dell'articolo 323-bis.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, lettera a), numero 1, dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:

  1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati condannati per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 323-bis del codice penale purché, oltre ai requisiti già previsti dalla legge, dimostrino l'integrale adempimento delle obbligazioni civili, delle riparazioni pecuniarie e del risarcimento del danno, anche in forma specifica, derivanti dal reato o l'assoluta impossibilità di tali adempimenti, nonché, a seguito di specifica allegazione da parte del condannato, si accertino concreti e specifici elementi che consentano di escludere la sussistenza dell'attuale pericolosità sociale del condannato e di rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali. Al fine della concessione dei benefici, è altresì richiesto che il giudice di sorveglianza accerti l'effettivo ravvedimento dell'interessato, desunto dalla valutazione critica della sua precedente condotta, dalle sue iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Ai detenuti o internati condannati per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale realizzato allo scopo di commettere delitti di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis;

   al medesimo comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, primo periodo, dopo le parole: 1-bis aggiungere le seguenti: e 1-bis.1.