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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.106. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1951

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.106.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: nonché, a seguito con le seguenti: da accertarsi tramite una aggiornata verifica delle condizioni patrimoniali anche dei familiari del richiedente e anche per interposta persona, delegata alle strutture di Polizia giudiziaria deputate a tali accertamenti, nonché anche a seguito.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: È in ogni caso sempre richiesto che i giudici di sorveglianza accertino, altresì, l'effettivo ravvedimento dell'interessato, desunto dalla sua revisione critica della sua precedente condotta, dalle sue iniziative a favore delle vittime, sia nelle forma risarcitoria, sia in quelle della giustizia riparativa ed al suo contributo alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime ai familiari e all'intera collettività, con specifico riferimento alla ricostruzione dei reati commessi, alla loro decisione ed esecuzione ed all'eventuale individuazione dei resti delle vittime;

   al medesimo comma 1, lettera a), numero 3), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente, con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

   al medesimo comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso 2-ter aggiungere i seguenti:

  2-quater. Il giudice può disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più Comuni o in un determinato territorio, in particolare il divieto di permanenza in quello in cui sono state commesse le attività criminose per cui stato condannato o hanno operato le associazioni criminali di cui faceva parte. Può altresì imporre il divieto di svolgere determinate attività e di avere rapporti personali che possano facilitare il compimento di altri reati o comunque ripristinare rapporti con soggetti appartenenti alla Criminalità organizzata, terroristica od eversiva.
  2-quinquies. La richiesta dei benefìci, di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere contestualmente notificata al difensore della parte civile costituita in giudizio nel procedimento dove è stata riportata la condanna o al difensore della persona offesa o al difensore dei suoi prossimi congiunti o al difensore della persona legata da relazione affettiva e stabilmente convivente. In mancanza di nomina, la notifica deve essere effettuata alla persona offesa o ai prossimi congiunti o alla persona legata da relazione affettiva e stabilmente convivente, salvo ipotesi di accertata irreperibilità. I soggetti indicati possono presentare al Giudice procedente, entro 30 giorni dalla notifica, le proprie osservazioni, le quali devono essere tenute in considerazione nella valutazione dell'istanza da parte del Giudice Competente, dandone espressamente conto nella motivazione.;

   al medesimo comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 41-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-octies. Le disposizioni del comma 2-quater, lettera e), si applicano anche ai soggetti condannati per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale»;

   al medesimo comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: e dei commi 2 e 4 dell'articolo 50 aumentati della metà, con le seguenti: , aumentati della metà, e nei limiti minimi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 50, aumentati di un terzo.