Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:
01) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti» sono inserite le seguenti: «, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di esecuzione di pene concorrenti, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale, tra i reati la cui pena è in esecuzione».