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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.100. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1951

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.100.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 54-bis. – (Liberazione condizionale) – 1. Il condannato può essere ammesso alla liberazione condizionale quando i risultati del trattamento, per il particolare impegno profuso, siano tali da far ritenere compiuto il percorso rieducativo. Ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale particolare rilievo è attribuito alla costante disponibilità a svolgere attività in favore della collettività o all'avvio di percorsi di giustizia riparativa. La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
   2. La liberazione condizionale può essere concessa:

   a) al condannato che abbia scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni;

   b) al condannato all'ergastolo che abbia scontato almeno ventisei anni di pena ovvero che abbia sperimentato in modo positivo e costante il regime di semilibertà per almeno cinque anni consecutivi.

  3. Al condannato possono essere applicate una o più opportune prescrizioni se ritenute idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.

   4. Tali prescrizioni possono essere successivamente modificate dal magistrato di sorveglianza. Il magistrato dispone, inoltre, che gli uffici di esecuzione penale esterna formulino un programma di sostegno e di assistenza idoneo al reinserimento sociale del condannato.
   5. La liberazione condizionale ha durata pari alla pena ancora da eseguire, o, in caso di ergastolo, a cinque anni.

  Art. 54-ter. – (Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena) – 1. Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto.
  2. La liberazione condizionale può essere revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce alle prescrizioni disposte ai sensi dell'articolo 54-bis. In caso di revoca il tribunale di sorveglianza determina la pena residua da espiare, salvo il caso di condanna all'ergastolo.
  3. Il decorso del tempo previsto dal comma 5 dell'articolo 54-bis, anche tenuto conto della riduzione di pena a titolo di liberazione anticipata senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, estingue la pena ed ogni altro effetto penale e determina la revoca delle misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna nonché la revoca della dichiarazione di abitualità, professionalità nel reato e tendenza a delinquere conseguente alla condanna.».