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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.0700. in Assemblea riferita al C. 1951-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/03/2022  [ apri ]
2.0700.
approvato

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie)

  1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), non si applica quando il delitto diverso da quelli indicati nell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 è stato commesso prima dell'entrata in vigore della presente legge.
  2. Ai condannati e agli internati che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, le misure alternative alla detenzione di cui al Capo VI della citata legge n. 354 del 1975 e la liberazione condizionale possono essere concessi, secondo la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 4-bis, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. In tali casi, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge. Nondimeno, la libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, numero 2), del medesimo codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per reati previsti dalle citate lettere.

La Commissione