stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.6. in Assemblea riferita al C. 1951-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/03/2022  [ apri ]
1.6.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

  2-quater. Con il provvedimento di concessione dei benefìci di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata.