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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.201. in Assemblea riferita al C. 1951-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/03/2022  [ apri ]
1.201.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), primo periodo, sostituire le parole da: degli appartenenti al suo nucleo fino a personali o con le seguenti: accertamenti in ordine alla definitività di misure di prevenzione personali e.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il giudice, dopo l'accoglimento dell'istanza, su richiesta del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dispone nei confronti del soggetto, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza di misure di prevenzione personali o patrimoniali. L'esito dell'accertamento è trasmesso entro trenta giorni dalla richiesta. Quando dall'istruttoria emergono elementi tali da ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero il pericolo di ripristino di tali collegamenti, il giudice può disporre la revoca dei benefici concessi, indicandone specificamente le ragioni.