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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.35. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1939

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/10/2019  [ apri ]
2.35.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Ad integrazione delle misure di cui al comma 5, al fine di incentivare le attività di recupero in mare dei rifiuti svolte dagli equipaggi di imbarcazioni da pesca, i comuni interessati possono prevedere la riduzione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti di bordo prodotti dall'imbarcazione da pesca, proporzionalmente alla quantità di rifiuti in plastica rinvenuti in mare e conferita a terra presso un idoneo impianto portuale di raccolta di rifiuti rinvenuti in mare, dal soggetto passivo tenuto a corrispondere la suddetta tariffa.
  6-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia di concerto con il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuate le modalità e i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 6-bis, sulla base dei quali i comuni possono applicare la riduzione di cui al precedente comma.
  6-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati le modalità con cui effettuare adeguati controlli volti ad escludere condotte illecite volte all'indebita fruizione del beneficio di cui al comma 6-bis.