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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.25. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1939

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/10/2019  [ apri ]
2.25.

  Al comma 4, sostituire le parole da: coperti con fino alla fine del comma con le seguenti: uno specifico contributo da riconoscere da parte dello Stato in favore dei gestori interessati secondo le modalità di cui al comma 5.

  Conseguentemente:
   a) al comma 5 sostituire le parole: della componente con le seguenti: del contributo;
   b) dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 4 e 5, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.