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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.36. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1939

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/10/2019  [ apri ]
2.36.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  6-bis. Il soggetto tenuto al pagamento della tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, o della tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n.  147 del 2013 che conferisca rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, beneficia di una riduzione della citata tassa o tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti accidentalmente pescati conferita. La modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non può comportare una spesa superiore a 15 milioni di euro annui.
  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n.  145.