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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.0202. in Assemblea riferita al C. 1939-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/10/2019  [ apri ]
4.0202.
approvato

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis.(Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino) – 1. Le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente di cui alla legge n. 132 del 2016 o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale su apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

La Commissione