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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.04.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
9.04.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico)

  1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, impegnati in attività di servizio di ordine pubblico, devono avere sull'uniforme e sul casco di protezione, sui due lati e sulla parte posteriore dello stesso, una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.
  2. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali e ufficiali ai quali è stato assegnato il casco di protezione.
  3. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentono l'identificazione dell'operatore e di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto assegnati ad altri.
  4. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, nonché di portare equipaggiamento di ordinanza modificato.
  5. In caso di violazione delle disposizioni dei commi 1, 3 e 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.