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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.7.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
8.7.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, soppressi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.