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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.3.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
8.3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di dare attuazione, ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati ed al fine di assicurare la regolare amministrazione della giustizia e l'ordinato svolgimento dei processi penali i magistrati onorari in servizio come giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari o giudici di pace alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto permangono nel possesso delle rispettive funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile, salvo il venir meno dei requisiti di idoneità, valutati con verifiche di professionalità a cadenza quadriennale. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le incompatibilità, le guarentigie e il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale previsti per gli altri magistrati ordinari dell'ordine giudiziario.