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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.1.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
8.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

  1. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento dell'emergenza giudiziaria e ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per il biennio 2019/2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata triennale, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di almeno 1600 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 800 unità di Area I/F1 e 800 unità di Area II/F1. L'assunzione di personale di cui al primo periodo è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è riservata solo ed esclusivamente ai Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante:
   a) procedura nazionale selettiva riservata per titoli comprovanti la formazione dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali dell'Area I/F1 per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta in relazione all'esperienza effettivamente maturata ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, dai soggetti che hanno concluso il Tirocinio di perfezionamento negli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 344 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in attuazione dell'articolo 1, comma 25, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Tirocinanti nazionali) o comunque aver conseguito esperienza formativa partecipando a progetti regionali di politiche attive tramite convenzioni con gli uffici giudiziari (Tirocinanti regionali), iscritti nelle liste di collocamento ed in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego;
   b) procedura nazionale selettiva riservata, per titoli complessivi e generali, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali dell'area II/F1 per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta in relazione all'esperienza effettivamente maturata ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che abbiano concluso il Tirocinio di perfezionamento negli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 344 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in attuazione dell'articolo 1, comma 25, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Tirocinanti nazionali), o comunque aver conseguito esperienza formativa partecipando a progetti regionali di politiche attive tramite convenzioni con gli uffici giudiziari (Tirocinanti regionali), iscritti nelle liste di collocamento ed in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

  2. Nelle procedure, semplificate ed accelerate secondo le previsioni di legge di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Amministrazione Giudiziaria può indicare l'attribuzione di un ulteriore punteggio aggiuntivo paritario in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  3. Le graduatorie nazionali approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono impiegate, secondo l'ordine di merito, anche in relazione alle future vacanze in organico per la successiva programmazione di assunzioni e di stabilizzazioni da parte dell'Amministrazione Giudiziaria.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, quantificati in euro 7.722.648 per l'anno 2019 e in euro 54.058.526 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il Federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, mentre per la restante somma di euro 54.058.526 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo dei risparmi di gestione relativi alle risorse di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.