Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Piano straordinario di potenziamento dei servizi di polizia locale)
1. Al fine di dare attuazione a programmi di intervento, temporanei ed eccezionali, definiti dai Comuni per eliminare gli arretrati relativi agli accertamenti connessi alla vigilanza del territorio, alla verifica degli abusi edilizi, all'accertamento delle violazioni e all'attuazione delle misure sanzionatorie in materia di commercio, ambiente, igiene, polizia amministrativa, urbana e rurale, i Comuni sono autorizzati ad assumere, per il biennio 2019-2020, personale appartenente all'area di vigilanza con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di formazione e lavoro, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermo il rispetto delle limitazioni alla spesa di personale previste dall'articolo 1, commi 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.