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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.06.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
8.06.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Assunzioni di personale nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria)

  1. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole «i comuni possono procedere ad assunzioni» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni»;
   b) al primo periodo, dopo le parole «fondo crediti dubbia esigibilità» sono inserite le seguenti: «di parte corrente»;
   c) al secondo periodo, dopo le parole «le fasce demografiche» sono inserite le seguenti: «, le componenti da neutralizzare ai fini della determinazione del valore soglia»;
   d) al terzo periodo le parole «ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «, in sede di prima applicazione entro 24 mesi e, successivamente, ogni quattro anni»;
   e) al quarto periodo le parole «fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.» sono soppresse e dopo il medesimo periodo è inserito il seguente: «Con i provvedimenti di cui al secondo e terzo periodo possono essere differenziati ed adeguati i valori soglia di riferimento per gli enti che superano il rapporto determinato con i primi decreti attuativi.»;
   f) al quinto periodo, dopo le parole «un rapporto superiore al valore soglia», inserire le seguenti: «eventualmente differenziato in base al periodo precedente,» e le parole «del predetto valore soglia» sono sostituite dalle parole: «di tale valore»;
   g) al sesto periodo, sono soppresse le seguenti parole: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo,» e sono aggiunte in fine le seguenti: «, salvi comunque gli importi complessivamente determinati in sede di prima applicazione del predetto limite».

  2. All'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:
  «2-quinquies. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL.
   2-sexies. Il decreto di cui al comma 2 individua le disposizioni di legge limitative delle assunzioni di personale che sono disapplicate dai comuni e dalle città metropolitane, tra cui:
   a) l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni;
   b) l'articolo 1, commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   c) l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
   d) l'articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.».

ident. 8.023.