stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.027.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
8.027.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.
(Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana)

  1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati ad incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni al lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 8-ter.
(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia locale)

  1. L'articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, si interpreta nel senso che le assunzioni in esso disciplinate possono essere effettuate in deroga alla disciplina di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni.

Art. 8-quater.
(Piano straordinario di potenziamento dei servizi di polizia locale)

  1. Al fine di dare attuazione a programmi di intervento, temporanei ed eccezionali, definiti dai Comuni per eliminare gli arretrati relativi agli accertamenti connessi alla vigilanza del territorio, alla verifica degli abusi edilizi, all'accertamento delle violazioni e all'attuazione delle misure sanzionatone in materia di commercio, ambiente, igiene, polizia amministrativa, urbana e rurale, i Comuni sono autorizzati ad assumere, per il biennio 2019-2020, personale appartenente all'area di vigilanza con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di formazione e lavoro, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermo il rispetto delle limitazioni alla spesa di personale previste dall'articolo 1, commi 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8-quinquies.
(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato del personale degli uffici di supporto)

  1. All'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.

Art. 8-sexies.
(Speciale ufficio di supporto)

  1. All'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
  «3-ter. La disciplina del presente articolo si applica anche per gli uffici di supporto per il funzionamento dei Consigli previsti dall'articolo 38, comma 3».

Art. 8-septies.
(Assunzioni di personale nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria)

  1. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole «i comuni possono procedere ad assunzioni» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni»;
   b) al primo periodo, dopo le parole «fondo crediti dubbia esigibilità» sono inserite le seguenti: «di parte corrente»;
   c) al secondo periodo, dopo le parole «le fasce demografiche» sono inserite le seguenti: «, le componenti da neutralizzare ai fini della determinazione del valore soglia»;
   d) al terzo periodo le parole «ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «, in sede di prima applicazione entro 24 mesi e, successivamente, ogni quattro anni»;
   e) al quarto periodo le parole «fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turnover inferiore al 100 per cento.» sono soppresse, e dopo il medesimo periodo è inserito il seguente: «Con i provvedimenti di cui al secondo e terzo periodo possono essere differenziati ed adeguati i valori soglia di riferimento per gli enti che superano il rapporto determinato con i primi decreti attuativi.»;
   f) al quinto periodo, dopo le parole «un rapporto superiore al valore soglia», sono inserite le seguenti: «eventualmente differenziato in base al periodo precedente,» e le parole «del predetto valore soglia» sono sostituite dalle parole: «di tale valore»;
   g) al sesto periodo, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo,» e sono aggiunte in fine le seguenti: «, salvi comunque gli importi complessivamente determinati in sede di prima applicazione del predetto limite».

  2. All'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:
  «2-quinquies. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL.
   2-sexies. Il decreto di cui al comma 2 individua le disposizioni di legge limitative delle assunzioni di personale che sono disapplicate dai comuni e dalle città metropolitane, tra cui:
   a) l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni;
   b) l'articolo 1, commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   c) l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni;
   d) l'articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.».