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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.025.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
8.025.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Prevenzione dei roghi tossici)

  1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Lazio, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, e, in particolare, delle attività di traffico e combustione illecita dei rifiuti, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
  2. Almeno 500 unità del personale di cui al comma 1 deve essere impiegato nel territorio di Roma Capitale.
  3. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
  4. Il personale di cui al comma 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2019.