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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.024.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
8.024.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Prevenzione dei roghi tossici)

  1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Lazio, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, e, in particolare, delle attività di traffico e combustione illecita dei rifiuti, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
  2. Almeno 500 unità del personale di cui al comma 1 deve essere impiegato nel territorio di Roma Capitale.
  3. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
  4. Il personale di cui al comma 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2019.
  5. Nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza anche tramite l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2019.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.