Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana)
1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati ad incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni al lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.