stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.015.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
8.015.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Prevenzione dei roghi tossici)

  1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Lazio, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, e, in particolare, delle attività di traffico e combustione illecita dei rifiuti, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
  2. Almeno 500 unità del personale di cui al comma 1 deve essere impiegato nel territorio di Roma Capitale.
  3. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
  4. Il personale di cui al comma 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2019.
  5. Nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza anche tramite l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2019.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  7. Nel caso di reati emersi durante le operazioni di cui al comma 1, svolte anche secondo le modalità di cui al comma 4, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.