Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Potenziamento dei presìdi delle forze di polizia)
1. Al fine di agevolare la destinazione di immobili pubblici a presìdi delle forze di polizia, all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio le risorse finalizzate alla predisposizione della progettazione necessaria agli Enti previdenziali pubblici per gli investimenti immobiliari di cui al presente articolo.».