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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.012.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
8.012.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale)

  1. L'articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, è sostituito dal seguente:
  «1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica nel limite di una spesa di personale inferiore al 22 per cento degli accertamenti delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III, possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, purché la spesa complessiva non sia superiore a quella sostenuta per detto personale nell'anno 2016, aumentata del 15 per cento, fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio, quanto previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e previa verifica della sostenibilità finanziaria certificata dall'organo di revisione. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.».