Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) premettere la seguente:
« 0a) dopo il secondo comma dell'articolo 131-bis è inserito il seguente: “2-bis. L'offesa non può essere, altresì, ritenuta di particolare tenuità, nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis. Quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.”»;
b) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
« b-bis.) Al comma primo dell'articolo 341-bis le parole: “fino a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “fino a quattro anni”;».