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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.6.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
7.6.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a) l'articolo 336 è sostituito dai seguenti:
  «Art. 336. – (Violenza a un pubblico ufficiale). – Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La pena è della reclusione fino a sei anni, se il fatto è commesso per costringere una delle persone di cui al primo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
   Art. 336-bis. – (Minaccia a un pubblico ufficiale). – La pena è della reclusione da tre a otto anni, se il fatto di cui all'articolo 336 è commesso con minaccia. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, se il fatto è commesso per costringere una delle persone di cui al comma 1 a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.».