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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.27.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
7.27.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
   d-bis) all'articolo 640 del codice penale, al terzo comma le parole: «la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7» sono sostituite dalle seguenti: «un'altra circostanza aggravante»;
   d-ter) all'articolo 640-ter del codice penale, al quarto comma le parole: «taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7» sono sostituite dalle seguenti: «un'altra circostanza aggravante»;
   d-quater) all'articolo 646 del codice penale, aggiungere in fine il seguente comma: «Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61»;
   d-quinquies) le disposizioni di cui ai commi d-bis), d-ter) e d-quater) si applicano ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   d-sexies) al decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, gli articoli 8, 9 e 10 sono abrogati.