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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.09.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
7.09.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

  1. Il comma 4 dell'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 è sostituito dai seguenti:
  «4. Una quota pari al 14 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1, è destinata ai primi cento comuni per numero di presenze nelle strutture ricettive in base ai dati ISTAT dell'anno precedente a quello di imputazione delle risorse che abbiano ubicazione nel centro urbano o una o più frazioni sulla costa, che non siano capoluoghi di provincia e che non abbiano usufruito di contributi per iniziative analoghe promosse dal Ministero dell'interno.
   4-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

  2. Il decreto di cui al comma 4-bis dell'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.