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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.077.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
7.077.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Introduzione del reato di bullismonel codice penale)

   1. Dopo l'articolo 612-bis del Codice penale è aggiunto il seguente:
  Art. 612-ter. Bullismo.
   Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, mediante violenza, minaccia, atti ingiuriosi o diffamatori o comunque mediante ogni altro atto idoneo ad intimidire taluno, pone una persona in stato di grave soggezione psicologica tale da escluderlo dal contesto sociale.
   La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da due o più persone riunite, o in danno di una persona minore, o di una persona affetta da disabilità, o di una donna in stato di gravidanza.
   Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.
   Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».