Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali)
1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti», sono inserite le seguenti: «, i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti,».