Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Introduzione del reato di terrorismo di piazza)
1. Dopo l'articolo 337 del codice penale, è aggiunto il seguente:
Art. 337-bis.
1. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, è punito con la reclusione da tre a otto anni.
2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva una lesione personale grave, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se deriva una lesione gravissima la pena è della reclusione da otto a sedici anni.
3. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni vietate o che si svolgono in violazione delle modalità previste dalle disposizioni di cui al T.U.L.P.S., si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.».