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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.072.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
7.072.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Introduzione del reato di terrorismo di piazza)

  1. Dopo l'articolo 337 del codice penale, è aggiunto il seguente:

Art. 337-bis.

  1. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, è punito con la reclusione da tre a otto anni.
  2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva una lesione personale grave, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se deriva una lesione gravissima la pena è della reclusione da otto a sedici anni.
  3. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni vietate o che si svolgono in violazione delle modalità previste dalle disposizioni di cui al T.U.L.P.S., si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.».