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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.070.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
7.070.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Reato di integralismo islamico)

  1. Dopo l'articolo 270-septies del codice penale è aggiunto il seguente:

Art. 270-octies.
(Integralismo islamico)

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:
   a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;
   b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione o la flagellazione;
   c) la negazione della libertà religiosa;
   d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

  Nel caso di cui alla lettera d) del primo comma la pena è aumentata ove la condotta di cui al medesimo comma si riferisca a donne o a minori.
  La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.
  È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da uno Stato straniero o da organizzazioni o soggetti stranieri beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma.