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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.07.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
7.07.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Dotazioni degli operatori delle Forze di Polizia in servizio di ordine pubblico nel corso di manifestazioni)

  1. Gli operatori delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, impegnati in servizio di ordine pubblico, possono indossare sulla propria divisa microtelecamere, di seguito denominate bodycam, per la ripresa di quanto accade in situazione di criticità per l'ordine pubblico.
  2. Le bodycam di cui al comma 1 saranno attivate da personale preposto dalle Forze dell'ordine solo in caso di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel corso di manifestazioni con più di 100 persone. Le riprese relative a servizi di ordine pubblico che non hanno dato luogo a situazioni di pericolo vengono cancellate a fine servizio. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di utilizzo delle bodycam con particolare riguardo alla conservazione del materiale registrato a fine servizio per un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.
  3. Gli operatori di cui al comma 1 devono esporre in maniera visibile un codice finalizzato a consentirne l'identificazione durante il servizio di ordine pubblico in relazione al reparto di appartenenza, prevedendo specificamente che l'attribuzione del suddetto codice identificativo di reparto avvenga secondo criteri di rotazione per ciascun servizio.
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali delle forze di polizia, sono determinati i criteri generali concernenti l'obbligo di utilizzo e le modalità d'uso del codice di cui al comma 3.
  5. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico l'uso di caschi e uniformi assegnati ad operatori di altro reparto, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 4.
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 si applica la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.