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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.060.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
7.060.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art.7 –bis.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, concernenti la durata del fermo per l'accertamento dell'identità personale da parte degli organi di pubblica sicurezza)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «e comunque non oltre le ventiquattro ore» sono soppresse;
   b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
   «Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della persona compagnata entro le successive quarantotto ore».