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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.055.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
7.055.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Dopo l'articolo 613-ter del codice penale, è aggiunto il seguente:
  «Art. 613-quater. – È punito con la reclusione da 4 a 10 anni chi, non rispettando i disposti di cui all'articolo 4 della legge 110 del 1975, all'articolo 2 della legge 533 del 1977 che ha modificato l'articolo 5 della legge 152 del 1975, all'articolo 20 del TULPS e all'articolo 419 del codice penale, reitera violenze nei confronti delle Forze dell'ordine durante manifestazioni di piazza ovvero partite di calcio ovvero per resistere all'obbligo di procedere nei propri confronti da parte delle Forze dell'ordine con il preciso intento di devastare, saccheggiare e perseverare nel reato.
   Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni. Se dai fatti derivino lesioni e morte si applicano i disposti di cui all'articolo 613-bis del codice penale».